Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 13


abrogato[DIRITTO DI PRELAZIONE DI ALTRI ENTI]
[Gli enti alienanti danno notizia, sul bollettino ufficiale regionale ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità, dei beni di cui all'articolo 1, di loro proprietà, per l'alienazione dei quali hanno avanzato richiesta di autorizzazione al Ministero, con la descrizione dei beni stessi e l'indicazione, per ciascuno, del prezzo di mercato corrente.
La regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene, e gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.
Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.
In caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello indicato dall'alienante nella richiesta di autorizzazione, la regione, la provincia ed il comune nel territorio dei quali è situato il bene hanno facoltà di esercitare la prelazione. Si applicano l'articolo 12, comma 4, ed i commi 2 e 3 del presente articolo.
In caso di esercizio della prelazione da parte di un ente titolare di demanio, il Ministero aggiorna automaticamente gli elenchi di cui agli articoli 3 e 5.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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