Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 17


abrogato [REVOCA DELLA CONCESSIONE E RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE]
[Il mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, è causa di revoca della concessione o di risoluzione della convenzione.
Nell'ipotesi di cui al comma 1, il soggetto inadempiente è tenuto al risarcimento del danno in misura non inferiore al due e non superiore al dieci per cento del valore dell'immobile, salva la risarcibilità del danno ulteriore.
Il Soprintendente regionale comunica all'ente concedente le inadempienze accertate nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
La revoca è adottata entro novanta giorni dal verificarsi dell'inadempimento o dalla conoscenza di questo ovvero entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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