Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 1


abrogato [ALIENAZIONE DEGLI IMMOBILI DEL DEMANIO ARTISTICO E STORICO]
[I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell'articolo 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente regolamento.
Il conferimento in concessione o l'utilizzazione mediante convenzione dei beni indicati al comma 1 è autorizzata secondo la procedura stabilita nel presente regolamento.
D.p.r. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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