Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 2


abrogato[BENI INALIENABILI]
[Gli immobili indicati nell'articolo 1, comma 1, sono inalienabili quando siano:
a) beni riconosciuti, con provvedimento avente forza di legge, monumenti nazionali;
b) beni di interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, d'ora in avanti indicato come «Testo unico»;
c) beni di interesse archeologico;
d) beni che documentano l'identità e la storia delle istituzioni pubbliche, collettive, ecclesiastiche, riconosciuti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Ministro», anche su proposta delle altre amministrazioni statali, delle regioni e degli altri enti territoriali o di associazioni titolari di interessi diffusi.
Gli immobili indicati al comma 1 possono essere oggetto di conferimento in concessione o di utilizzazione mediante convenzione, nei limiti e con le modalità previste dal presente regolamento.
D.p.r. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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