Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 5


abrogato[AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI]
[Le regioni, le province e i comuni almeno ogni tre anni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comunicano al Soprintendente regionale:
a) le integrazioni dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1;
b) l'elenco degli immobili la cui realizzazione sia avvenuta in data antecedente agli ultimi quarantacinque anni.
Entro diciotto mesi dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, il Soprintendente regionale adotta i provvedimenti indicati nell'articolo 4, comma 1.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio- ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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