Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 8


abrogato [AUTORIZZAZIONE AD ALIENARE PARTICOLARI CATEGORIE DI BENI]
[Qualora l'alienazione riguardi immobili in atto destinati ad uso abitativo o commerciale, la richiesta di autorizzazione ad alienare prescinde dalla presentazione del programma consistente nella descrizione degli obiettivi di tutela e valorizzazione perseguiti, di cui all'articolo 7, comma 1, e si limita ad indicare gli elementi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c).
Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle alienazioni di porzioni di edifici quando ricorrano le seguenti condizioni:
a) la proprietà dell'edificio appartenga, in misura non inferiore al settantacinque per cento del valore economico, a soggetti privati o ad enti pubblici non territoriali;
b) la porzione da alienare non costituisca l'unica parte dell'edificio a rivestire interesse artistico e storico.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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