Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 9


abrogato [RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE]
[Il Soprintendente regionale delibera sulla richiesta di autorizzazione con provvedimento espresso, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, da adottarsi, rispettivamente per le ipotesi disciplinate dagli articoli 7 e 8, nel termine di centoventi e novanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
Qualora il Soprintendente regionale chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, o proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine di cui al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione della documentazione richiesta, ovvero delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque non oltre sessanta giorni.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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