Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 3


abrogato[PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI DA PARTE DI REGIONI,PROVINCE E COMUNI]
[Le regioni, le province, i comuni, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, trasmettono al Soprintendente regionale per i beni e le attività culturali, d'ora in avanti indicato come «Soprintendente regionale», l'aggiornamento dell'elenco previsto dall'articolo 5 del testo unico, relativamente agli immobili di loro proprietà indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), dello stesso testo unico.
Nello stesso termine previsto dal comma 1, le regioni, le province, i comuni trasmettono l'elenco degli immobili di loro proprietà realizzati almeno quarantacinque anni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Negli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono indicate le destinazioni d'uso di ciascun immobile. Agli elenchi è allegata la documentazione catastale.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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