Decreto Presidente Repubblica del 2000 numero 283 art. 10


abrogato[CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE]
[L'autorizzazione non può essere rilasciata qualora l'alienazione pregiudichi la conservazione, l'integrità e la fruizione pubblica del bene ovvero non sia garantita la compatibilità della destinazione d'uso del bene con il suo carattere storico e artistico.
L'autorizzazione ad alienare è rilasciata alle condizioni indicate nella richiesta di cui agli articoli 7 e 8 ed approvate dal Soprintendente regionale.
L'autorizzazione prescrive:
a) le misure di tutela del bene e, in particolare:
1) le misure di conservazione;
2) l'indicazione degli usi incompatibili con il carattere artistico e storico del bene o pregiudizievoli alla sua integrità;
3) le condizioni di fruizione pubblica, tenuto conto della situazione conseguente alle precedenti destinazioni d'uso del bene;
b) la previsione, nel contratto di alienazione, della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 11.
Per le ipotesi disciplinate dall'articolo 7, l'autorizzazione prescrive altresì la realizzazione, entro il termine indicato nella richiesta, del programma proposto. La valutazione comparativa tra il programma proposto ed altre possibili modalità di valorizzazione del bene è effettuata dal Soprintendente in collaborazione con l'ente richiedente.
L'indicazione di cui al comma 3, lettera a), numero 2), non comporta valutazione di compatibilità delle destinazioni d'uso non espressamente menzionate.
Nell'atto con il quale è rilasciata l'autorizzazione, il Soprintendente regionale dichiara altresì l'interesse particolarmente importante del bene del quale è stata autorizzata l'alienazione in favore di soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 5, comma 1, del testo unico. Nel provvedimento di dichiarazione sono riportate le misure di tutela prescritte nell'autorizzazione a norma del comma 3.
L'autorizzazione e la dichiarazione, su richiesta del Soprintendente regionale, sono trascritte nei registri immobiliari ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, anche ai fini dell'articolo 11 del presente regolamento.
La mancata realizzazione del programma di cui all'articolo 7 nel termine indicato nell'autorizzazione costituisce uso del bene incompatibile con il suo carattere storico-artistico.
Qualora con la richiesta di autorizzazione siano presentati anche i progetti definitivi delle opere di conservazione e restauro del bene, l'autorizzazione comprende anche l'approvazione dei progetti stessi.
D.P.R. abrogato dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, recante il - Codice dei beni culturali e del paesaggio - ai sensi dell' art.10 della L. 6 luglio 2002, n.137.]

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