Trust straniero costituito da cittadino italiano, trustee svizzero, legislazione delle Isole Cayman e domanda di nullità. Quale giurisdizione? (Cass. Civ., Sez. Unite, sent. n. 7621 del 18 marzo 2019)

Ai sensi dell'art. 6, n. 1, della Convenzione di Lugano del 2007, di tenore identico all'art. 6, n. 1, del regolamento (Ce) n. 44/01 (ora trasfuso nell'art. 8, n. 1, del Regolamento UE 1215/12 e che, in caso di pluralità di convenuti, fonda la giurisdizione del giudice del luogo di domicilio di uno di questi, alla condizione che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili in caso di trattazione separata), sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dalla disponente nei confronti del trustee persona giuridica avente domicilio nella Confederazione elvetica di un trust costituito all'estero (nella specie, Isole Cayman, ove non si applica né la convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né alcuno strumento eurounitario) nonchè della beneficiaria avente domicilio in Italia, non potendo definirsi artificiosa, né volta in modo pretestuoso al solo fine di provocare lo spostamento della giurisdizione, l'instaurazione di un unitario giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust, questo integrando un titolo unitario e sussistendo un'evidente vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria potrebbe avere un'aspettativa giuridicamente tutelabile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ricade nella giurisdizione del giudice italiano la controversia relativa alla nullità di un trust, discrezionale ed irrevocabile, costituito da una cittadina italiana nelle Isole Cayman, ove non si applica nè la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, né i Regolamenti (CE) n. 44 del 2001 o (UE) n. 1215 del 2012 e neppure le Convenzioni di Lugano del 16 settembre 1988 o del 30 settembre 2007, trust avente come beneficiari persone fisiche o enti italiani e come trustee una persona giuridica elvetica. In questo senso la clausola contrattuale di proroga della giurisdizione in favore dei giudici dello Stato estero per le controversie in materia di "administration" del "trust" non può reputarsi estenda a quella in tema di validità del rapporto complessivo. Questo perchè, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione di Lugano del 2007, sussiste la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda proposta dal settlor nei confronti del trustee persona giuridica avente domicilio in Svizzera e della beneficiaria avente domicilio in Italia, in quanto non può essere definita come artificiosa o pretestuosa l'instaurazione di un solo giudizio per fare valere l'invalidità della costituzione del rapporto tra le parti del trust, esistendo un vincolo di interdipendenza tra la declaratoria di nullità e la domanda di restituzione dei beni ai quali la beneficiaria, residente in Italia, avrebbe un'aspettativa giuridicamente tutelabile.

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