Qualità di terzo del legittimario che agisce in riduzione. Coordinamento con l'operazione di riunione fittizia. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 12317 del 9 maggio 2019)

Il legittimario è ammesso a provare la simulazione di una vendita fatta del de cuius nella veste di terzo per testimoni e per presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e 2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere per una esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia. In questo senso il legittimario deve essere considerato terzo anche quando l'accertamento della simulazione sia preordinato solamente all'inclusione del bene, oggetto della donazione dissimulata, nella massa di calcolo della legittima, e così a determinare la eventuale riduzione delle porzioni dei coeredi concorrenti nella successione ab intestato in conformità a quanto dispone l'art. 553 c.c..

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia mette a fuoco la "precondizione" giuridica alla cui stregua il legittimario può essere considerato terzo rispetto all'ereditando (e non già quale parte, essendo a costui subentrato jure successionis) ai fini della prova della simulazione. A tal riguardo infatti occorre che egli, prospettando la propria pretermissione ovvero la lesione della propria porzione legittima, faccia ricorso al meccanismo della riunione fittizia allo scopo di rideterminare la ricomprensione del bene (oggetto di donazione dissimulata) nell'asse ereditario al quale era stato sottratto dal de cuius. In altri termini soltanto al fine di recuperare massa all'attivo ereditario è permesso al legittimario di "chiamarsi fuori" dalle stringenti regole relative ai limiti probatori. Tanto è vero quanto riferito che, nel caso in cui l'erede agisse in giudizio facendo valere la simulazione dell'atto di disposizione a titolo oneroso, dissimulante una donazione, al mero scopo di affermare il proprio diritto all'acquisizione del bene alla massa ereditaria ai fini della collazione (senza che venisse in gioco lesione della legittima), egli dovrebbe essere considerato come "parte" e non come "terzo" quanto alla prova della simulazione (Cass.Civ. Sez.II, 4021/07).

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