Prelegato ex art. 540 cod.civ. in favore del coniuge superstite e impossibilità di individuazione della residenza familiare. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 15277 del 5 giugno 2019)

In caso di separazione personale dei coniugi e di cessazione della convivenza, l'impossibilità di individuare una casa adibita a residenza familiare fa venire meno il presupposto oggettivo previsto ai fini dell'attribuzione del diritto di abitazione (e il correlato diritto d'uso sui mobili). Se, infatti, il diritto di abitazione in favore del coniuge superstite può avere ad oggetto esclusivamente l'immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, è evidente che l'applicabilità della norma in esame sia condizionata all'effettiva esistenza, al momento dell'apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare. Il caso non ricorre allorché, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi.

Commento

Il diritto di abitazione della casa familiare nonchè quello di uso dei mobili che la corredano spetta per legge al coniuge superstite quale legato in anteparte, dunque in aggiunta alla porzione legittima che in ogni caso va attribuita a costui. Tale beneficio (che dal punto di vista quantitativo ben potrebbe, in concreto, possedere un notevole peso economico, come accade in quei casi in cui la casa di famiglia costituisce il cespite di maggior valore all'interno dell'asse ereditario) non spetta quando la convivenza sia da tempo cessata, come nell'ipotesi di pregressa separazione personale dei coniugi. La circostanza possiede una valenza meramente oggettiva, senza che abbia rilevanza il motivo del venir meno della convivenza.

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