Nullità dell'atto notarile per carenza dell'attestazione di conformità oggettiva. Sanabilità dell'atto ex art. 29 comma 1 ter l.n. e responsabilità disciplinare del notaio ex art.28 l.n.. Irrilevanza della intervenuta sanatoria dell'atto nullo. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 39403 del 10 dicembre 2021)

L'onere dichiarativo posto a carico degli intestatari dell'atto non può certamente ritenersi assolto tramite la dichiarazione di conformità allo stato di fatto della sola planimetria catastale depositata, posto che la raccolta planimetria non può sopperire alla mancanza della dichiarazione di conformità allo stato di fatto dell'immobile anche del distinto requisito richiesto dalla norma e rappresentato dai dati catastali, soltanto questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali dell'immobile rilevanti ai fini fiscali. In altri termini, in tema di atti notarili, la dichiarazione richiesta dall'art. 29, comma 1-bis, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, questi ultimi costituendo gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali; l'omissione determina la nullità assoluta dell'atto, perché la norma ha una finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale, conseguendone la responsabilità disciplinare del notaio, ai sensi dell'art. 28 della legge notarile.
Il divieto per il notaio di ricevere atti nulli sussiste solo quando la nullità dell'atto sia inequivoca ed indiscutibile, dovendosi intendere l'avverbio espressamente, che nella L. n. 89 del 1913, art. 28 qualifica la categoria degli atti proibiti dalla legge, come inequivocamente; pertanto, tale divieto si riferisce a contrasti dell'atto con la legge che risultino in termini inequivoci, anche se la sanzione della nullità deriva solo attraverso la disposizione generale dell'art. 1418 cod.civ., comma 1, per effetto di un consolidato orientamento interpretativo giurisprudenziale o dottrinale.
In tema di responsabilità disciplinare dei notai, è necessario che l'illecito sia ascrivibile (almeno) a titolo di colpa all'autore del fatto, con la conseguenza che, anche per il notaio, l'errore sulla liceità del fatto deve ritenersi rilevante (e scriminante) solo se incolpevole, dovendosi desumere il necessario profilo di non colpevolezza da elementi positivi (quale un'assicurazione di liceità da parte della P.A. preposta), sempre che l'agente non possa ovviarvi con l'uso dell'ordinaria diligenza. In particolare, l'errore di diritto può escludere la colpa solo se inevitabile, occorrendo la sussistenza di elementi positivi, estranei all'autore dell'infrazione, idonei ad ingenerare la convinzione della liceità della condotta, sempre che il soggetto sanzionato abbia fatto tutto il possibile per osservare la legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso, neppure sotto il profilo della negligenza omissiva.
La mancata sanzione di una condotta da parte dell'autorità investita del potere disciplinare, non è idonea a legittimare condotte successive contrarie alla legge, seppure analoghe con mancato avvio per il passato di un procedimento disciplinare, e far sorgere un legittimo affidamento sulla liceità della condotta, ove, come nella specie, la stessa contrasti chiaramente con un precetto di legge, univoco, anche per effetto dell'intervenuto chiarimento interpretativo derivante da una pronuncia della Corte di cassazione, nel pretendere, a pena di nullità, che l'atto di compravendita debba contenere la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
In tema di responsabilità disciplinare del notaio, il divieto (imposto dall'art. 28 della legge notarile) di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge, è violato nel momento stesso della redazione della clausola nulla, inserita in un atto rogato dal professionista, in quanto la redazione della clausola segna il momento di consumazione istantanea dell'illecito, sul quale non possono spiegare efficacia sanante o estintiva della punibilità eventuali rimedi predisposti dal legislatore per conservare ai fini privatistici l'atto. In questa prospettiva, la possibilità della conferma dell'atto nullo, tanto se prevista originariamente, quanto se introdotta da norma entrata in vigore dopo la stipula, non costituisce argomento idoneo a escludere la responsabilità disciplinare del notaio per avere ricevuto l'atto nullo. Proprio con riferimento alla violazione della disciplina in materia di conformità catastale, si è osservato che pure là dove già la formulazione della norma originaria contempli la possibilità di una conferma o di una conservazione della validità dell'atto, il riscontro della fattispecie idonea a determinare la nullità genera la responsabilità disciplinare del notaio, non potendosi a tal fine tenere conto di quanto eventualmente posto in essere dallo stesso notaio o dalle parti con la redazione di un atto di conferma, che non elide il giudizio di disvalore dell'atto al momento della sua stipula originaria, esponendo quindi le parti al rischio di avere concluso un atto nullo, nonostante l'essersi affidate al ministero notarile.
L'art. 29, comma 1-ter, aggiunto dalla novella legislativa del 2017, nell'introdurre nel sistema la possibilità di confermare l'atto nullo per violazione della normativa in materia di conformità catastale, ha certamente mutato i caratteri della nullità: quella che originariamente era configurata come nullità assoluta, formale e insanabile (l'unico rimedio per l'atto notarile privo della dichiarazione di conformità essendo la ripetizione dell'atto), è divenuta una nullità sanabile, essendo stato previsto il meccanismo della conferma. Sennonché, il giudizio di disvalore disciplinare è calibrato esclusivamente sul momento della consumazione dell'illecito. L'illecito disciplinare del notaio è soggetto alle norme vigenti al tempo in cui fu commesso.
L'art. 135, comma 4, della legge notarile non opera nel caso in cui siano commesse plurime infrazioni identiche in atti diversi, non potendo il giudice interferire nella discrezionalità del legislatore estendendo all'ambito degli illeciti disciplinari quanto previsto in materia penale in tema di continuazione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. torna a pronunziarsi sul tormentato tema della nullità dell'atto di trasferimento immobiliare a cagione della difettosità delle menzioni afferenti alla conformità catastale. Come è noto, infatti, occorre che in atto la parte alienante attesti la conformità della situazione di fatto dell'immobile sia rispetto alla planimetria catastale presente nel sistema informativo del Catasto, sia ai dati catastali presenti nel sistema e rilevanti ai fini tributari. Ogni discrasia rispetto a tale schema (nella fattispecie facendo difetto la dichiarazione di conformità ai dati catastali) importa la nullità (testuale) dell'atto notarile, nullità peraltro sanabile ai sensi dell'art. 29 comma 1 ter della legge notarile, siccome novellata nel 2017.
E qui viene il bello: nonostante ciò (e pur tenuto conto della eventualità in cui la stipula dell'atto di sanatoria sia già intervenuta) il notaio è comunque disciplinarmente responsabile, ai sensi dell'art. 28 l.n., per aver stipulato un atto palesemente nullo. Nè sarebbe invocabile l'errore di diritto, per le ragioni minuziosamente esposte nella pronunzia in commento.

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