Legittimario pretermesso. Conseguenze dell'accoglimento dell'azione di riduzione. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 31125 dell'8 novembre 2023)

L’accoglimento dell’azione di riduzione da parte del legittimario pretermesso determina una comunione tra il predetto e l’erede istituito nella quale la quota del primo è corrispondente al valore della quota di legittima non soddisfatta, determinata in proporzione al valore dell’intera massa, la cui stima va compiuta alla data di apertura della successione ovvero, qualora debba procedersi alla divisione, alla data di effettivo scioglimento della comunione.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia illustra le conseguenze dell'accoglimento dell'azione di riduzione: è infatti evidente che, per effetto del vittorioso esperimento della stessa, non può che seguire l'instaurazione di una comunione incidentale sui beni ricadenti nell'asse. Assai rilevante è stabilire il valore di stima dei cespiti: facendosi luogo alla divisione, occorrerà fare riferimento al tempo dello scioglimento della comunione, dunque tenendo conto anche delle eventuali variazioni che possano aver subito i singoli beni nell'intervallo temporale che intercorre dal momento dell'apertura della successione fino a quello dell'effettiva assegnazione degli stessi ai singoli contitolari. Per fare un esempio pratico, nell'ipotesi in cui al tempo della venir meno del de cuius nell'asse si rinvenisse un lingotto d'oro avente valore 40.000 euro, se al tempo dell'assegnazione dello stesso al condividente Caio tale bene valesse 70.000 euro, a quest'ultimo valore si dovrebbe fare riferimento. Come appare evidente, di tale incremento si giovano tutti i condividenti in misura proporzionale agli assegni, dal momento che l'incremento di valore di quel bene si riflette nel parallelo incremento di valore dell'intera massa.

Aggiungi un commento