Il n.1 dell'art.
2652 cod.civ., siccome novellato dalla legge 2 dicembre 2025 n. 182, prevede
la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione delle donazioni. Come nell'ipotesi della trascrizione delle domande giudiziali di risoluzione, di rescissione contrattuale, di revocazione delle donazioni, (alle quali, per l'appunto, è stata aggiunta l'ipotesi della trascrizione della domanda di riduzione della donazione) le sentenze che le accolgono, non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Dunque vige pienamente, in tema di riduzione delle donazioni, la regola
prior in tempore, potior in jure.
La prevalenza dei diritti dell'avente causa da chi ha ricevuto il bene immobile per effetto di donazione è sancita in base al mero dato cronologico della priorità tra la trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto a quella della domanda giudiziale intesa a farlo venir meno per effetto dell'esercizio dell'azione recuperatoria nei confronti del terzo. Essa, va rammentato, è proponibile quando il donatario fosse incapiente (cfr.Cass. Civ., Sez. II,
5042/11) e, per tale motivo, non si riscontrasse la possibilità di far valere nei di lui confronti i diritti di legittima.
Il n.8 dell'art.
2652 cod.civ. è stato parimenti modificato per effetto della novella del 2025. Attualmente
esso concerne soltanto le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Dunque riguarda soltanto gli acquisti a titolo di erede o di legato e non più, come per il passato, anche quelli donativi che, come già visto, sono stati "assorbiti" nella regola generale di cui al n.1 della norma. Dispone il n.8 dell'articolo in esame che,
"se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda".
Dunque la norma non si è limitata a espungere la previsione della domanda giudiziale intesa alla riduzione della donazione, ma ha significativamente accorciato il termine entro il quale la trascrizione della domanda è in grado di pregiudicare l'acquisto del terzo avente causa dall'erede o dal legatario pur quando il relativo titolo sia stato trascritto in precedenza.
La legge non parla più di 10 anni a far tempo dall'apertura della successione, ma soltanto di tre anni.Le modifiche introdotte dalla novella del 2025 interessano anche la trascrizione delle domande giudiziali relative a
beni mobili registrati (come navi, aeromobili, autoveicoli). L'art.
2690 cod.civ. prevede infatti sia il rinvio al n.1 dell'art.
2652 cod.civ., nella parte comunque rimasta identica (la variazione di portata, infatti, dipende non già dalla novellazione dell'articolo in esame, quanto piuttosto di quella operata a riguardo del n.1 dell'art. 2652 cod.civ.), sia un nuovo testo del n.5, rispetto al quale è stato espunto il riferimento alle donazioni. Ai sensi del novellato n,5 della norma, sono soggette a trascrizione le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda
non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione
della domanda. Si può osservare come, attualmente, il termine triennale accomuni le due norme di legge, la prima riferita ai diritti immobiliari, la seconda a quelli afferenti beni mobili registrati.