Il n.1 dell'art.
2652 cod.civ., siccome novellato dalla legge 2 dicembre 2025 n. 182, prevede
la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione delle donazioni. Come nell'ipotesi della trascrizione delle domande giudiziali di risoluzione, di rescissione contrattuale, di revocazione delle donazioni, (alle quali, per l'appunto, è stata aggiunta l'ipotesi della trascrizione della domanda di riduzione della donazione) le sentenze che le accolgono, non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda.
Dunque vige pienamente, in tema di riduzione delle donazioni, la regola
prior in tempore, potior in jure.
La prevalenza dei diritti dell'avente causa da chi ha ricevuto il bene immobile per effetto di donazione è sancita in base al mero dato cronologico della priorità tra la trascrizione del suo titolo di acquisto rispetto a quella della domanda giudiziale intesa a farlo venir meno per effetto dell'esercizio dell'azione recuperatoria nei confronti del terzo. Essa, va rammentato, è proponibile quando il donatario fosse incapiente (cfr.Cass. Civ., Sez. II,
5042/11) e, per tale motivo, non si riscontrasse la possibilità di far valere nei di lui confronti i diritti di legittima.
Il n.8 dell'art.
2652 cod.civ. è stato parimenti modificato per effetto della novella del 2025. Attualmente
esso concerne soltanto le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima. Dunque riguarda soltanto gli acquisti a titolo di erede o di legato e non più, come per il passato, anche quelli donativi che, come già visto, sono stati "assorbiti" nella regola generale di cui al n.1 della norma. Fa seguito il n.8 dell'articolo in esame, disponendo che,
"se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda".
e 2690 cod.civ..
La terza azione, la cui esperibilità dipende
E' proprio in funzione di tale sua peculiare efficacia, scolpita dal modo di disporre di cui agli artt.
561 e
563 cod.civ., che si aperto un vivace dibattito. E' parso, infatti, eccessivo il grado di protezione accordato dalla legge al legittimario, soprattutto in relazione alle remore che ciò può comportare in tema di circolazione dei beni
Per effetto dell'entrata in vigore in data 18 dicembre 2025 della legge 2 dicembre 2025 n. 182 sono state introdotte, tramite l'art. 44, notevoli innovazioni al regime dell'azione recuperatoria, essendo stati modificati gli artt.
561, 562, 563 cod.civ. nonché, in tema di trascrizione, gli artt.
2652 e
2690 cod.civ..
La materia aveva già conosciuto, vent'anni prima, il timido tentativo di riforma di cui al D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (convertito con modificazioni dalla Legge 14 maggio 2005, n.
80) gli artt.
561 e successivamente oggetto di integrazione per effetto della Legge 28 dicembre 2005, n. 263) con la quale era stato introdotto l'istituto della
opposizione alla donazione.Era stato, infatti, posto un limite temporale alla possibilità di ottenere il bene oggetto dell'azione libero da pesi e vincoli ovvero di promuovere l'azione recuperatoria nei confronti dei terzi non già a far tempo dal decesso del disponente, bensì con decorrenza dall'atto di liberalità lesivo.
A far tempo dall'intervento del 2005, ai sensi dell'allora modificato art.
561 cod. civ. l'azione di riduzione avrebbe purgato il bene dalle ipoteche e dai pesi iscritti/trascritti sugli immobili oggetto di donazioni lesive della legittima soltanto se essa fosse stata esercitata prima del decorso di venti anni dalla trascrizione della donazione. Ne seguiva che il decorso del ventennio avrebbe reso comunque stabile e inoppugnabile l'acquisto del terzo e l'iscrizione della garanzia reale.
Per quanto invece attiene all'art.
563 cod. civ. , lo stesso era stato modificato, nel senso di prevedere analogo limite temporale (vale a dire venti anni) ai fini della proponibilità dell'azione recuperatoria presso i terzi relativamente al bene oggetto della donazione che fosse stato oggetto di successiva alienazione, previa escussione del donatario.
Questo sistema, invero piuttosto macchinoso, è stato finalmente oggetto di una radicale semplificazione per effetto dell'entrata in vigore della riferita legge 2025 n. 182. Per effetto delle modifiche introdotte agli artt.
561 e
563 cod. civ..
L’art.
561 cod.civ. subisce una modifica decisiva.
Per quanto attiene agli
acquisti per donazione, è stata infatti ricondotta la possibilità di esercitare l'azione ricuperatoria secondo le regole generali. Ciò significa che i pesi e le ipoteche di cui il donatario avesse gravato gli immobili restano efficaci e opponibili anche ai riservatari pregiudicati dalla liberalità. In caso di lesione dei diritti dei legittimari, Il donatario è semplicemente obbligato a compensarli in denaro entro il limite funzionale ad integrare la loro porzione legittima.
Questo equivale a ridurre la portata dell’azione recuperatoria, la quale non scompare del tutto, ma viene depotenziata. Prevale, come d'ordinario, chi abbia posto in essere per primo le formalità pubblicitarie. La norma prosegue, infatti, facendo espressamente salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di cui al I comma dell’art.
2652 cod.civ., anch’esso novellato proprio a questo fine. A quest’ultima norma è stata aggiunta, a tal fine, la previsione della trascrizione delle domande di riduzione delle donazioni. Essa, ai fini di poter assicurare prevalenza in caso di accoglimento della domanda sull’acquisto del terzo, deve essere stata effettuata in un tempo precedente rispetto a quello della trascrizione del titolo di acquisto di costui. Si tratta della regolare applicazione del principio
prior in tempore, potior in jure. L’azione recuperatoria nei confronti del terzo avente causa dal donatario sarà, pertanto, ancora praticabile, ma limitatamente all’ipotesi in cui egli abbia trascritto il proprio titolo di acquisto successivamente alla trascrizione della domanda giudiziale intesa ad ottenere la riduzione della liberalità.
Ai sensi del II comma della norma citata i frutti sono dovuti, inoltre, a far tempo dalla proposizione dell'azione giudiziale (
Cass. Civ. Sez. VI-II, ord. 4709/2020).
L’art.
561 cod.civ. prevede, infine, che il nuovo regime appena descritto si applichi anche, rispettivamente, ai beni mobili registrati e ai beni mobili non iscritti in pubblici registri.
Per quanto invece attiene agli
acquisti a titolo di legato, l’art.
561 cod.civ. prevede invece un trattamento del tutto divergente rispetto a quello appena descritto. Il primo comma della norma pone la regola secondo la quale “
Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario può averli gravati”. Però, poi, si affretta a coniugare il principio con le regole in materia di trascrizione, facendo salvo il disposto di cui al n.8 dell’art.
2652 cod.civ.. La norma (che ora è così dettata soltanto per gli acquisti
mortis causa e non più per quelli donativi) prevede che si debbano trascrivere le domande di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima e che se la trascrizione è eseguita dopo tre anni dall'apertura della successione, la sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i terzi che hanno acquistato a titolo oneroso diritti dall’erede o dal legatario in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda. Dunque, l’azione recuperatoria nei confronti dei terzi in relazione agli acquisti
mortis causa ha uno spazio ben maggiore rispetto a quello, assolutamente limitato, che conserva riguardo alla donazione lesiva. Anzitutto la trascrizione della domanda giudiziale di riduzione è in grado di pregiudicare i diritti dei terzi ogniqualvolta sia stata eseguita
entro tre anni dall’apertura della successione. Non vale, pertanto (come invece per l’acquisto in esito a donazione), la regola ordinaria della prevalenza in base alla priorità della trascrizione tra titolo di acquisto del terzo e domanda giudiziale.
In secondo luogo, se il terzo avente causa dal legatario o dall'erede avesse acquisito il diritto a titolo liberale, egli dovrebbe comunque cedere il passo al legittimario che avesse vittoriosamente esperito l’azione di riduzione anche successivamente al detto triennio.
La maggiore tutela è riservata agli acquisti del terzo a titolo oneroso.
Integralmente novellato è altresì l’art.
563 cod.civ., dettato in tema di donazione, che pone al primo comma una regola diametralmente opposta a quella del suo testo previgente. Il meccanismo precedente era quello della possibilità di agire con l’azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa dal donatario entro il termine di venti anni, previa escussione del donatario. Eventualmente, il citato limite cronologico poteva anche essere fatto venir meno tramite il predetto rimedio dell’opposizione alla donazione. Per tale via il potenziale legittimario avrebbe conservato l'azione fino al compimento del termine prescrizionale decennale dell'azione di riduzione.
Il nuovo testo dell’art.
563 cod.civ. prevede invece che “
La riduzione della donazione… non pregiudica i terzi ai quali il donatario ha alienato gli immobili donati”. Il tutto pur facendo salva la priorità della trascrizione della domanda giudiziale di riduzione rispetto al titolo di acquisto del terzo ai sensi del novellato n.1 dell’art.
2652 cod.civ. e “
fermo l’obbligo del donatario medesimo di compensare in denaro i legittimari nei limiti in cui è necessario per integrare la quota ad essi riservata.” Interessante la prescrizione finale: “
se il donatario è in tutto o in parte insolvente, l’avente causa a titolo gratuito è tenuto a compensare in denaro i legittimari nei limiti del vantaggio da lui conseguito” Dunque, a differenza di quanto si prevede in tema di acquisto dal legatario, ove il titolo liberale dell’acquisizione lo espone all’azione recuperatoria anche oltre il triennio dall’apertura della successione, il terzo avente causa dal donatario a tale titolo
non è mai esposto alla perdita del suo diritto conseguente al promovimento della detta azione. Costui, al più, dovrà compensare in denaro i legittimari lesi, ma con il limite dell’effettività del suo vantaggio. Va infine ricordato che queste disposizioni si applicano in caso di alienazione di beni mobili, salvo quanto previsto dal numero uno del primo comma dell’articolo
2690 cod.civ..