Commissione Tributaria Regionale Milano, n. 130/63/07 . Atto costitutivo di trust.

La clausola di un atto costitutivo di trust che preveda l'elargizione di somme in favore di beneficiari in casi straordinari di necessità non è configurabile come una costituzione di rendita (con conseguente applicazione dell'imposta proporzionale al 3% ex art. 9, parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986), dovendo invece scontare l'imposta di registro in misura fissa.

Commento

Il Trust rimane discrezionale e non implica nè maschera la costituzione di una rendita che, come tale, sarebbe assoggetata ad una specifica disciplina tributaria. sarà il trustee a valutare la situazione della situazione straordinaria di necessità che costituisce il presupposto perchè possa verificarsi l'erogazione.

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