Coacervo si o coacervo no? La Cassazione torna sulla questione e ribadisce la tesi negativa. (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 22738 del 20 ottobre 2020)

Deve ritenersi implicitamente abrogato il D.Lgs. n. 346 del 1990, art.8, comma 4, norma che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l'aliquota progressiva da applicare, data la pratica incompatibilità di esso con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non già dell'intero asse, ma solo della quota di eredità o del legato
In materia di imposte sulle successioni, l’applicazione dell’aliquota fissa sulla quota di eredità esclude di computare le donazioni anteriori ai fini del calcolo della franchigia. Una diversa soluzione, infatti, finirebbe per attribuire agli atti di liberalità una rilevanza fiscale postuma di erosione della franchigia stessa.

Commento

(di Daniele Minussi)
la S.C. viene a ribadire i concetti già espressi fin dal 2016 (cfr. Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 24940 del 6 dicembre 2016): intervenuta la soppressione del sistema dell'aliquota progressiva in forza dell'art. 69 della legge n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l'art. 8, comma 4, D.Lgs. n. 346 del 1990, norma che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al mero scopo di determinare l'aliquota progressiva da applicare in sede di successione ereditaria. Il coacervo si paleserebbe infatti come non compatibile con il regime impositivo caratterizzato dall'aliquota fissa sul valore non già dell'asse intero, bensì della quota di eredità o del legato. Occorre osservare come le pronunzie del 2016 (oltre a quella citata cfr. anche Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 26050 del 16 dicembre 2016) andassero in senso diametralmente opposto rispetto alla prassi interpretativa comunemente seguita dall’AE su tutto il territorio nazionale. Con la circolare 3/E del 22 gennaio 2008, l'Agenzia delle entrate si era infatti manifestata nel senso della perdurante vigenza della norma di cui all'articolo 8, comma 4, d.lgs. n. 346/1990, che per l’appunto disciplina il coacervo. Va peraltro osservato come Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 11677 dell’11 maggio 2017 abbia stabilito che il coacervo si applica in riferimento alle donazioni eseguite nell'intervallo temporale intercorrente tra il 25 ottobre 2001 e il giorno 28 novembre 2006: si tratta tuttavia della sommatoria tra liberalità donative inter vivos e non coinvolge a stretto rigore il tema qui in considerazione. Si può comunque osservare come, nel periodo citato, fosse stata eliminata, in relazione alle donazioni ed alle successioni, qualsiasi forma di tassazione, dovendo per l'effetto tutte le liberalità essere considerate come esenti da imposta.

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