Autorizzazione all'alienazione di bene culturale. Quid juris per il semplice preliminare di vendita immobiliare? (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 30984 del 27 novembre 2019)

La nullità ex art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, prevista per il caso di vendita di un bene culturale in difetto dell'autorizzazione di cui all'art. 56 del medesimo d.lgs., è relativa - unico legittimato a farla valere essendo il Ministero competente al rilascio di detta autorizzazione - e non concerne i contratti preliminari che riguardino la compravendita tali beni, per la cui stipulazione non è prevista alcuna sanzione.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nel caso di specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito con la quale era stato ritenuto nullo per contrarietà a norme imperative il contratto preliminare di compravendita di bene vincolato che aveva avuto luogo in difetto di preventiva autorizzazione ministeriale, mettendo anche in luce che la procedura di vincolo relativa agli immobili era stata avviata solo nel corso del giudizio di secondo grado, non sussistendo al tempo del perfezionamento dei contratti preliminari.
Ma il vero punto non è questo, quanto piuttosto l'osservazione in base alla quale l'autorizzazione (come anche la procedura intesa a provocare l'eventuale esercizio del diritto di prelazione) deve essere richiesta soltanto per le convenzioni che sortiscano effetti traslativi.

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