Per effetto della novellazione introdotta con il
D.Lgs. 14/2019 è stata sanzionata la mancata conclusione e/o la difettosa consegna da parte del costruttore della
polizza assicurativa di cui all'art.
4 del D. Lgs.
122/2005 all'atto del perfezionamento dell'atto del trasferimento della proprietà dell'immobile ormai costruito. La norma citata espressamente prevede la nullità dell'atto traslativo.
Trattasi peraltro di una ipotesi di nullità
sui generis, apparentemente (per quanto
infra si dirà) simmetrica rispetto a quella prevista per il mancato rilascio della garanzia fidejussoria di cui all'art.
2 del D.Lgs.
122/2005. Va però qui rilevato come quest'ultima sia relativa alla contrattazione preliminare, mentre qui viene in considerazione l'atto definitivo con effetti traslativi, vale a dire un ambito assolutamente differente.
Pure nel caso in esame il legislatore ha previsto che tale causa invalidante
possa essere fatta valere unicamente dall'acquirente. Viene in considerazione dunque un'ipotesi di c.d.
nullità relativa, essendo la legittimazione a far valere il vizio ristretta unicamente alla parte che si intende per tale via proteggere.
Interessante è osservare come la nullità scaturisca dal mancato rispetto dell'obbligazione a carico del venditore di contrarre e di consegnare la polizza all'acquirente. Non viene posto alcun obbligo di menzione nell'atto notarile che sia parimenti colpito con la sanzione della nullità per la mancata documentazione di tali risultanze, anche se si paleserà comunque necessario citare gli estremi della polizza e dare evidenza dell'attività di consegna della stessa all'acquirente per elementari esigenze di sicurezza dei traffici giuridici.