Conseguenze del difetto di sottoscrizione separata (clausole vessatorie)



La sottoscrizione separata delle clausole vessatorie si pone come forma necessaria. L'art. 1341 cod. civ. dispone altrimenti che esse "non hanno effetto".

Secondo la tesi prevalente, la mancata approvazione separata delle clausole in esame condurrebbe alla nullitá per mancato rispetto di un formalismo previsto ad substantiam (Cass. Civ. Sez. I, 4189/75 ; Cass. Civ. Sez. II, 1873/92 ; Cass. Civ. Sez. II, 1606/95 ) nota1; secondo un'opinione minoritaria, più attenta al tenore letterale della norma, la conseguenza del mancato rispetto del formalismo importerebbe piuttosto la mera inefficacia della clausola nota2.

La prima costruzione fa leva soprattutto sul ragionamento in base al quale l'inefficacia non è che l'improduttività di effetti derivante o dalla volontà delle parti (es.: sottoposizione dell'atto a condizione sospensiva) o da alterazioni patologiche. Il vizio dell'atto che conduce ad una valutazione del medesimo come inefficace è per l'appunto la nullità. Una tale qualificazione conduce alla rilevabilità ex officio da parte del giudice del vizio formale.

Si badi tuttavia che è stato affermato, in senso potenzialmente contrario, che la legittimazione a far valere il vizio del difetto di forma competa esclusivamente al contraente non predisponente, onde si dovrebbe, a rigore, parlare di una nullità relativa (Cass. Civ. Sez. II, 11213/91 ; Cass. Civ. Sez. I, 79/78 ) nota3. E' per questo motivo che appare preferibile aderire alla tesi della mera inefficacia nota4.

Come è evidente, la nozione stessa di una nullità che sia tale per una parte ma non per l'altra, contrasta con la definizione generale in base alla quale l'atto nullo è inidoneo a sortire qualsivoglia efficacia (diretta).

Note

nota1

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Mirabelli, Dei contratti in generale, in Comm.cod.civ., IV, Torino, 1980, p.140 e Genovese, Le condizioni generali di contratto, Padova, 1954, p.230; Piria, Difetto di approvazione e difetto di forma delle clausole onerose, in Giur.it., 1976, vol. I, 1, p.815.
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nota2

Bianca, Diritto civile, vol.III, Milano, 2000, p.367; Messineo, Il contratto in genere, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu-Messineo, vol.XXI, t.1, Milano, 1973, p.450.
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nota

nota3

In tal senso Majorca, voce Contratti standard, in N.sso Dig.it., vol. II, Torino, 1981, p. 630 e Auletta, in Le condizioni generali di contratto, a cura di Bianca, vol. I, Milano, 1981, p. 61, i quali ritengono che, avendo la norma in esame il fine di tutelare l'aderente, solo questi e non anche il predisponente potrebbe far valere il vizio di forma.
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nota4

Al contrario Patti, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, in I contratti in generale, a cura di Gabrielli, t.1, Torino, 1999, p.311, pur qualificando l'ipotesi in esame come inefficacia, ritiene che la legittimazione ad eccepire questa circostanza spetti ad entrambi i contraenti e che possa essere rilevata anche d'ufficio.
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Bibliografia

  • AULETTA, Le condizioni generali di contratto a cura di Bianca, Milano, vol. I, 1981
  • GENOVESE, Le condizioni generali del contratto, Padova, 1954
  • MAIORCA, Contratti standard, Torino, N.S.S.D.I., II, 1981
  • MESSINEO, Il contratto in genere, Milano, Tratt.dir.civ. dir. Cicu-Messineo , e continuato da Mengoni, vol. XV, 1972
  • MIRABELLI, Dei contratti in generale, Torino, Comm. cod. civ., vol. IV, 1967
  • PATTI, Le condizioni generali di contratto e i contratti del consumatore, Torino, I contratti in gener., a cura di Gabrielli, I, 1999
  • PIRIA, Difetto di approvazione e difetto di forma delle clausole onerose, Giur.it., 1976

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