Nullità relativa



Con frequenza sempre maggiore viene fatto ricorso allo spauracchio della nullità per sanzionare la violazione di disposizioni di legge dettate a protezione di una delle parti di un rapporto contrattuale contrassegnato dalla presunta debolezza di uno dei contraenti. Tutto ciò pare in un certo senso riportare indietro le lancette del tempo: al chiaro intento del legislatore del '42 che volle con il nuovo codice eliminare la categoria spuria delle nullità relative di cui al codice civile del 1865 (cfr. gli artt. 1300 e ss. cod. civ. previgente) in nome di un rigoroso impianto concettuale, sembra esser subentrato un graduale e lento ritorno alla incoerente categoria delle nullità relative accanto a quella delle nullità assolute.

La ratio è apparentemente chiara: si vuole esplicitare il massimo grado di disvalore della violazione, sancendo l'inefficacia originaria del congegno negoziale, sia pure rimettendo alla sola parte a presidio del cui interesse è posta la sanzione la possibilità di agire in giudizio per far valere la causa di invalidità.

Le previsioni in materia sono sempre più ricorrenti, di modo che non si può più parlare di eccezione rispetto ad un principio generale (tale quello della assolutezza della legittimazione attiva a far valere il vizio), bensì della costruzione di una vera e propria nuova regola.

L'art. 164 del D. Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali) intitolato "violazioni in atti giuridici" (che ha sostituito l'art. 135 D. Lgs. 490/99 il quale a propria volta aveva novellato l'art. 61 della Legge 1089/39), prevede, in tema di alienazione di beni culturali, una nullità che, in quanto posta a tutela di interessi esclusivamente pubblici, sembra possedere le caratteristiche di una vera e propria nullità relativa, della quale non potrebbe dolersi la parte privata. Per tale motivo questa figura non si può dire rientri nel "nuovo filone" delle nullità relative, costituendo un retaggio del previgente codice civile.

Il Codice del consumo (D.Lgs. 206/05 ) prevede inoltre la natura cogente di una serie di disposizioni a tutela del consumatore e la conseguente nullità dei patti limitativi della protezione approntata dalla legge. Nella maggior parte dei casi (cfr. art. 36 del Codice) la detta invalidità può essere fatta valere solo dal consumatore, pur essendovi la parallela possibilità che sia rilevabile d'ufficio dal giudice (c.d. nullità di protezione).

Che cosa dire inoltre della nullità di cui all'art. 117 T.U. in materia bancaria e creditizia (D. Lgs. 385 del 1993, modificato recentemente dal D.Lgs. 141/2010 a sua volta ulteriormente modificato dal D.Lgs. 169/2012)? Tale norma prescriveva espressamente che la nullità dei contratti dipendente dalla mancata osservanza delle prescrizioni di cui al riferito T.U. può essere fatta valere esclusivamente dal cliente dell'istituto bancario (vale a dire dal consumatore). In sede di novellazione della riferita disposizione (per effetto del D.Lgs. n. 141 del 2010), l'art. 127 del T.U. citato prescrive attualmente (analogamente alla fattispecie prima citata) che il Giudice possa altresì rilevare il vizio radicalmente invalidante anche ex officio.

E' ancora il caso di rilevare come la mancanza di sottoscrizione delle clausole vessatorie ex art. 1341 cod. civ. (che, in esito a ciò, "non hanno effetto") e l'accertamento della mera natura vessatoria di quella di cui agli artt. 33 e 34 del D. Lgs. 206/05 (c.d. Codice del consumo, il quale ha novato la disciplina di cui agli artt. 1469 bis e ss. cod. civ.) pongano un problema analogo.

Si pensi poi all'art. 2 del D. Lgs. 122/05, norma che impone al costruttore, a pena di nullità della stipulazione, di procurare al promissario acquirente il rilascio di polizza fidejussoria all'atto del perfezionamento di un contratto inteso al trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire.

Da ultimo si poteva considerare l'art.15 del D. Lgs. 192/05 (modificato per effetto dell'emanazione del D.Lgs. 311/06 e successivamente abrogato dall'art.35 del D.L. 112/08 ), il cui VIII comma prevedeva, nell'ipotesi di violazione dell'art. 6, III comma, (che imponeva l'allegazione dell'attestato di certificazione energetica agli atti di vendita di unità immobiliari il cui permesso di costruzione fosse stato richiesto successivamente alla data dell'8 ottobre 2005) la nullità dell'intero contratto e che tale nullità potesse essere fatta valere soltanto dal compratore. All'esito delle modificazioni introdotte per effetto del d.l. 4 giugno 2013 n.63 (conv. dalla l. 3 agosto 2013 n.90), a far tempo dal 5 agosto 2013 la predetta causa di nullità (estesa anche alle negoziazioni appellate "a titolo gratuito" ed ai nuovi contratti di locazione), era stata ripristinata. Non più tuttavia in chiave di nullità di protezione: la legittimazione a far valere il vizio infatti non era stata limitata, come originariamente, in favore della sola parte acquirente, seguendo di conseguenza le regole generali (cfr. il comma 3 bis dell'art.6 del novellato d.lgs. 192/2005). E' tuttavia intervenuto il D.l. 145 del 23 dicembre 2013 che ha nuovamente novellato l'art. 6 del D. Lgs.192/05 eliminando radicalmente la causa di nullità in parola, determinando l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie dovute da 3000 a 18.000 euro a fronte della mancata allegazione dell'attestazione di prestazione energetica ovvero della mancanza della dichiarazione informativa nelle ipotesi in cui le stesse risultano dovute.

Prassi collegate

  • Studio n. 271-2008/C, Nullità speciali e responsabilità del notaio
  • Studio n. 248-2011/C, Sui confini della responsabilità disciplinare notarile

News collegate

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Nullità relativa"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti