Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 94


Il governo è autorizzato a stabilire con successivi decreti, da
emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici di concerto con
quello dell'agricoltura, i comprensori nei quali la ricerca,
l'estrazione e l'utilizzazione di tutte le acque sotterranee sono
soggette alla tutela della pubblica amministrazione.

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