Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 92


Per la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque
sotterranee, escluse quelle termali minerali e radioattive o comunque
regolate da leggi speciali, si osservano le disposizioni seguenti in
quanto non siano applicabili le norme del titolo I della presente
legge.

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