Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 85


Quando nella zona, nella quale si costruiscano laghi artificiali o
si attuino nuove derivazioni, esistano pozzi o fontanili, il
concessionario ha diritto di far accertare a sue spese lo stato dei
pozzi o fontanili, prima e dopo l'esecuzione delle opere, allo scopo
di evitare che siano gratuitamente impinguati per effetto dei nuovi
invasi o delle nuove derivazioni.

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