Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 82


Ove sia accordato il contributo di cui agli articoli precedenti,
può essere stabilita nel disciplinare di concessione, sentito il
consiglio superiore, la partecipazione dello Stato agli utili
dell'azienda, da percepire con le modalità fissate nel disciplinare
stesso e nella misura del quarto della quota di profitto netto
eccedente il sette per cento di capitale impiegato e della metà della
quota eccedente il dieci per cento del capitale stesso, sino a che lo
Stato non sia reintegrato di metà della sovvenzione complessiva.
Se sia concessionaria una società per azioni, la quota di
partecipazione verrà calcolata sulle somme che saranno distribuite
agli azionisti e su quelle che saranno passate in riserva.

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