Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 79


Il contributo è pagato in unica soluzione o in annualità
comprensive di capitale ed interesse ad un tasso la cui misura non
potrà superare quella vigente all'atto della liquidazione delle
annualità stesse, ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 22 ottobre 1932, n.
1378.
Lo Stato ha sempre facoltà di riscattare in tutto o in parte le
annualità, pagando il capitale corrispondente, depurato degli
interessi non maturati.

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