Cosa riferire dell'ipotesi in cui il contratto vitalizio oneroso o gratuito preveda a carico del vitaliziante prestazioni diverse rispetto a quelle tipiche, consistenti nella erogazione periodica di una somma di denaro o altre cose fungibili?
Viene a tal proposito in considerazione il c.d.
vitalizio improprio, nel cui ambito è possibile collocare il
vitalizio alimentare, il
contratto di mantenimento e quello di
assistenza. Con la locuzione di "vitalizio improprio" si intende alludere a quelle figure di rendita nelle quali appunto il vitaliziante si obbliga a prestare (oltre eventualmente anche ad erogare tipicamente denaro o cose fungibili) determinati servizi a favore del vitaliziato per tutta la vita di costui a fronte della cessione di un bene
nota1. In ogni caso la figura diverge profondamente dalla donazione, nella quale all'elemento dell'alea si sostituisce quello della liberalità (Cass. Civ., Sez. VI-II,
1467/2018).
La giurisprudenza si è da tempo pronunziata nel senso dell'ammissibilità della previsione di prestazioni di
facere (accompagnate o meno da quelle tipiche di dare: cfr. Cass.Civ., Sez. III,
50/80). In queste ipotesi la negoziazione non perde la caratteristica fondamentale della
aleatorietà (Cass.Civ., Sez. II,
4801/78). Diviene però inapplicabile (cfr. Cass. Civ., Sez. VI-II,
13232/2017) la normativa tipica della rendita vitalizia quanto alla risolubilità per inadempimento (art.
1878 cod.civ).
L'autonomia negoziale può dare ingresso a pattuizioni variamente strutturate, nel cui ambito la considerazione della durata della vita del beneficiario può anche essere dedotta quale evento condizionale
nota2. Si pensi al caso in cui il trasferimento dei beni che costituisce il corrispettivo delle prestazioni venga differito al momento della morte del vitaliziato e subordinato alla condizione risolutiva, il cui evento consista nel sopraggiunto stato di necessità del vitaliziato, perciò costretto a vendere i cespiti, correlativamente assegnando in tale ipotesi al vitaliziante un equo compenso per le erogazioni eseguite. Un'ipotesi di tal fatta è stata reputata pienamente legittima, con speciale riguardo all'eventuale contrarietà al divieto dei patti successori (Cass.Civ., Sez. III,
6083/1988).
Note
nota1
Perfetti, Contratto innominato di mantenimento e divieto di risoluzione ex art.1878 c.c., in Dir. e giur., 1978, p.514; Calò, Contratto di mantenimento e proprietà temporanea, in Foro it.,1989, I, c.1167.
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Detta fattispecie contrattuale è infatti considerata da alcuni (Andreoli, La
rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ.it., dir. da Vassalli, Torino, 1958, p.47) come una sottospecie di rendita vitalizia, pur tenendo conto della integrazione con le norme dettate in materia di alimenti. E' tuttavia preferibile seguire l'opinione di quanti sostengono l'autonomia e l'atipicità di queste negoziazioni (così Valsecchi, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, in Trattato di dir.civ. e comm., dir. da Cicu e Messineo,Milano, 1961, p.191; Torrente,
Rendita perpetua-Rendita vitalizia, in Comm.cod.civ., a cura di Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1966, p.76; Lener, voce
Vitalizio, in N.mo Dig. it., p.1022; Dattilo, voce
Rendita, in Enc. dir., p.873).
top2Bibliografia
- ANDREOLI, La rendita vitalizia, Torino, Tratt. Vassalli, VIII, 1958
- CALO', Contratto di mantenimento e proprietà temporanea, Foro it., I, 1989
- DATTILO, Rendita (dir.priv.), Enc.dir.
- LENER, Vitalizio, N.mo Dig. It.
- PERFETTI, Contratto innominato di mantenimento e divieto di risoluzione ex art. 1878 c.c., Dir. e giur., 1978
- TORRENTE, Rendita perpetua rendita vitalizia, Bologna Roma, Comm.cod.civ.Scialoja Branca, 1966
- VALSECCHI, La rendita perpetua e la rendita vitalizia, Milano, Tratt.dir.civ. e comm. dir. Cicu Messineo, 1961