Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 76


Il contributo complessivo di cui al precedente articolo può essere
elevato fino al sessanta per cento se la costruzione del serbatoio o
lago:
a) renda in tutto od in parte inutile l'esecuzione di opere
idraulico-forestali, di bonifica o di altra categoria da eseguirsi o
sussidiarsi dallo Stato;
b) giovi alla irrigazione o all'azionamento di impianti idrovori
per la bonificazione di vasti territori.
(Omissis) (comma abrogato dall'art 1-bis, d.l. 12 agosto 1983, n. 371,
conv. in l. 11 ottobre 1983, n. 546).

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