Gli effetti della scissione




Gli effetti della scissione decorrono, in forza della previsione dell'art. 2506 quater cod. civ., dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel Registro delle Imprese. Ciò a meno che le parti non optino per la posticipazione dell'efficacia, ammessa tuttavia dal legislatore esclusivamente in caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti.

E' altresì possibile retrodatare la decorrenza di taluni effetti della scissione, quali:

- il momento a partire dal quale le azioni o quote partecipano agli utili;

- la data dalla quale le operazioni della società scissa vengono imputate al bilancio delle società beneficiarie nota1.

In merito a tali ipotesi valgono comunque le stesse conclusioni tratte nel corso dell'analisi che si conduce relativamente al procedimento di fusione, alla quale pertanto si fa rinvio.

In ogni caso il perfezionamento dell'operazione comporta conseguenze diverse in capo alle società interessate. Nel caso di scissione parziale, infatti, la scissa subirà una mera riduzione del proprio patrimonio, risultando, al contrario, estinta nell'ipotesi di scissione totale. Di contro, la detta operazione comporterà una modificazione dell'atto costitutivo per le società beneficiarie preesistenti, sia per quanto attiene all'eventuale variazione dell'oggetto sociale, sia per il correlativo aumento di capitale derivante dall'operazione. In caso contrario essa non potrà non implicare la creazione ex novo di nuovi soggetti giuridici.

In particolare, le società beneficiarie subentreranno nei diritti e negli obblighi della società scissa secondo quanto previsto nel progetto di scissione. Per quei debiti la cui destinazione non sia comunque desumibile dal suddetto documento, l'art. 2506 bis cod. civ. , stabilisce, nel caso di scissione totale, una responsabilità solidale delle società beneficiarie. Nell'ipotesi invece di scissione parziale, la detta responsabilità solidale si estenderà anche alla società scissa. In ogni caso, ai sensi del III comma dell'art.2506 quater cod. civ. , ciascuna società è solidalmente responsabile, seppur limitatamente al valore effettivo del patrimonio attribuito o rimasto come determinato nella relazione degli amministratori, anche per i debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico. E' stato chiarito come la norma abbia introdotto un mero beneficium ordinis che ha quale unico presupposto la costituzione in mora. Soltanto la società cui è stata imputata la passività ne risponde per l'intero, mentre le ulteriori che si fossero create per effetto della scissione solo nei limiti della quota di loro spettanza su quanto al momento della scissione era effettivamente disponibile per i creditori (Cass. Civ. Sez.I, 4455/2016).

A prescindere dalle suesposte modificazioni negli organismi societari interessati all'operazione, i soci della scissa, come detto, dovranno comunque mantenere alla fine una o più partecipazioni di valore corrispondente a quella che detenevano in precedenza.

Mette conto evidenziare, infine, come l'eventuale retrodatazione degli effetti della scissione possa generare alcune complessità operative relativamente alla gestione degli adempimenti contabili in capo alla scissa. Se nella fusione, infatti, la retrodatazione svolge senza dubbio un'opera di semplificazione, dal momento che permette di considerare sin dall'inizio il complesso unificato anziché due o più realtà distinte, nella scissione invece essa impone di frazionare un'unica società in più imprese, costringendo la stessa alla tenuta di più contabilità separate in epoca anteriore all'effetto civilistico dell'operazione.

Ne segue che, nel caso in cui si optasse per una retrodatazione a decorrere dal giorno 1 gennaio, la società scissa sarebbe pertanto obbligata a tenere, sin da tale data, più contabilità "sezionali", relative cioè ai compendi aziendali che andranno apportati alle beneficiarie al fine di poterne rilevare il relativo risultato reddituale. Da ciò l'esigenza di individuare, fin dall'inizio dell'esercizio, i singoli rami aziendali che saranno scorporati.

Anche alla scissione, infine, sono applicabili le disposizioni dettate in materia di fusione e concernenti la redazione del primo bilancio post-fusione.

In particolare, in forza del rimando operato dall'art. 2506 quater cod. civ. , qualora dalla scissione derivasse un disavanzo, esso dovrà essere imputato agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla scissione e, per la differenza, all'avviamento.

Per le società quotate sono stati disposti ulteriori obblighi. In particolare il legislatore ha disposto che alla nota integrativa vadano allegati i prospetti contabili indicanti i valori delle attività e delle passività delle società partecipanti alla scissione nonchè la relazione degli esperti.

Ai sensi del V comma dell'art. 2506 ter cod.civ. risulta applicabile alla scissione la norma di cui all'art. 2504 quater cod.civ.. Ne segue che, una volta che si sia dato corso agli adempimenti pubblicitari relativi al deposito dell'atto di scissione, più non potranno rilevare le cause invalidanti relative allo stesso, come anche i vizi procedimentali antecedenti e/o susseguenti alla sua stipulazione (Cass. Civ. Sez. I, 28242/05 ).

Note

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Occorre rilevare che, ai fini delle imposte sui redditi, il comma 11 dell'art. 173 del TUIR (come modificato per effetto del comma 46 dell'art.1 della Legge 24 dicembre 2007, n.244, c.d. "Finanziaria 2008"), prevede la retrodatazione degli effetti contabili unicamente nel caso di scissione totale e a condizione che vi sia coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della società scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo.
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