Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 73


A chi ottenga la concessione di costruire serbatoi o laghi
artificiali o altre regolanti il deflusso delle acque pubbliche
possono essere accordati, con lo stesso atto di concessione o con
atto successivo:
1) l'esonero parziale o totale dal canone per la derivazione
salva però sempre la quota devoluta agli enti locali;
2) la facoltà di sottoporre a contributo i fondi irrigabili;
3) contributi governativi con facoltà di vincolarli a garanzia
delle operazioni finanziarie per la costruzione delle opere (articolo così modificato dal d.lg.c.p.s. 30 settembre 1947, n.1276).

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