Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 71


Per la coordinazione dell'attività dei consorzi finitimi può essere
costituito, anche d'ufficio, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, un
consorzio di secondo grado con lo scopo d'armonizzare l'opera dei
singoli consorzi di primo grado.
Il consorzio di secondo grado è amministrato dai rappresentanti dei
consorzi di primo grado, a ciascuno dei quali spetta una
rappresentanza proporzionale al rispettivo interesse.

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