Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 70


I consorzi obbligatori sono soggetti alla vigilanza del Ministero
dei lavori pubblici, che su ricorso degli interessati o anche
d'ufficio può annullarne le deliberazioni illegittime.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio Superiore e con
l'osservanza dell'ultimo comma dell'art. 62, possono essere sciolte
le amministrazioni dei consorzi che per negligenza nell'esecuzione,
esercizio e manutenzione delle opere, ovvero per inosservanza delle
norme di legge, di regolamento o di statuto, comunque compromettano
il conseguimento dei propri fini istituzionali.
Al commissario straordinario, al quale è affidata l'amministrazione
dell'ente e, ove occorra, l'esecuzione delle opere, spettano i poteri
della assemblea e degli organi consorziali.

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