Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 66


Nonostante la costituzione del consorzio obbligatorio, è sempre in
facoltà dell'amministrazione di disporre quanto è necessario per la
difesa ed il buon regime delle acque. Nuove utilizzazioni non possono
essere attuate dal consorzio, senza regolare concessione da parte
della amministrazione, la quale può anche accordare concessioni ai
singoli per l'uso delle acque disponibili comprese nella circoscrizione consortile.
Le nuove utenze sono aggregate al consorzio obbligatorio e nello
statuto consorziale sono introdotte, occorrendo, le corrispondenti
modifiche colle forme di cui al precedente art. 62.

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