Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 65


Lo statuto determina, tra l'altro, le norme per la validità delle
adunanze dell'assemblea generale degli utenti e per la costituzione e
rinnovazione degli organi del consorzio, stabilendone la competenza.
Nel consiglio d'amministrazione possono essere chiamati a far parte
i rappresentanti dello Stato, delle province interessate, delle
confederazioni degli enti sindacali (Le associazioni fasciste di categoria sono state sciolte con
d.lg.lgt. 23 novembre 1944, n. 369) ed eventualmente della
associazione nazionale dei consorzi di bonifica e di irrigazione, per
i consorzi cui essa è preposta. Il loro numero non può eccedere
quello dei rappresentanti degli utenti.
Il presidente è nominato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici. Il voto del presidente ha prevalenza qualora si verifichi
parità di voti tra i componenti il consiglio di amministrazione del
consorzio.

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