Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 64


Col decreto di costituzione o con successivi decreti del Ministro
dei lavori pubblici, con l'osservanza del disposto dell'ultimo comma
dell'art. 62, sono approvati l'elenco degli utenti consorziati, il
catasto degli immobili serviti dalle utilizzazioni consorziate e i
criteri per il riparto provvisorio e definitivo della spesa tra gli
appartenenti al consorzio.
I provvedimenti che determinano gli immobili soggetti al contributo
consorziale debbono essere trascritti a cura dell'amministrazione del
consorzio.

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