Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 59


Per assicurare la più razionale e proficua utilizzazione delle
acque ed il migliore esercizio delle utenze, il Governo ha facoltà di
riunire obbligatoriamente in consorzio, con l'intervento di
rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, tutti o parte degli
utenti di un corso o bacino d'acqua nonché coloro sulle cui richieste
di concessione d'acqua il Consiglio superiore dei lavori pubblici
siasi favorevolmente pronunziato in via definitiva.
La costituzione del consorzio obbligatorio può essere promossa da
uno o più interessati o aver luogo d'ufficio.
Qualora si tratti di sole utenze irrigue, la costituzione del
consorzio avverrà nei modi previsti dalle leggi sulla bonifica
integrale.

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