Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 56


Compete all'ingegnere capo del Genio civile la facoltà di concedere
licenze per l'attingimento di acqua pubblica a mezzo di pompe mobili
o semifisse, di altri congegni elevatori o di sifoni, posti sulle
sponde ed a cavaliere degli argini, purché:
1) la portata dell'acqua attinta non superi i 100 litri a minuto
secondo;
2) non siano intaccati gli argini, né pregiudicate le difese del
corso d'acqua;
3) non siano alterate le condizioni del corso d'acqua con
pericolo per le utenze esistenti e sia salvaguardato il minimo
deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito (Punto così modificato dall'art. 9, d.lg. 12 luglio 1993, n.
275).
Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il
quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere
accordata anche quando la presa d'acqua si effettui con modalità
diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo,
ferme restando le condizioni di cui ai nn. 2 e 3.
La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione per non
più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno, e può
essere revocata per motivi di pubblico interesse (Comma così modificato dall'art. 9, d.lg. 12 luglio 1993, n.
275).
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
esclusivamente ai corpi idrici superficiali (Comma aggiunto dall'art. 9, d.lg. 12 luglio 1993, n. 275).

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