Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 52


Nelle concessioni di grandi derivazioni per produzione di energia
può essere riservata, ad uso esclusivo dei servizi pubblici, a favore
dei comuni rivieraschi, nel tratto compreso tra il punto ove ha
termine praticamente il rigurgito a monte della presa ed il punto di
restituzione, una quantità di energia non superiore ad un decimo di
quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da
consegnarsi alla officina di produzione.
I comuni, a favore dei quali è fatta la riserva, devono chiedere la
energia nel termine di non oltre quattro anni dalla data del decreto
di concessione, e utilizzare effettivamente tale energia entro tre
anni dalla comunicazione delle determinazioni del Ministro dei lavori
pubblici di cui al comma quarto del presente articolo. Decorso l'uno
o l'altro termine, il concessionario resta esonerato da ogni obbligo
in proposito.
Nel caso di accordo tra le parti, il suddetto termine di tre anni
decorre dalla data dell'accordo, di cui deve essere data
comunicazione al Ministro dei lavori pubblici.
In mancanza di accordo, il riparto dell'energia fra i comuni ed il
prezzo di essa sulla base del costo, tenuto conto delle
caratteristiche dell'energia richiesta, comprese le quote per
interessi e per ammortamenti, sono determinati dal Ministero dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore. Quanto alla misura
del tasso d'interesse, si applica il disposto dell'ultimo comma
dell'articolo precedente.

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