Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 51


Nell'interesse delle ferrovie, della navigazione interna, delle
bonifiche, delle irrigazioni, della fornitura di acqua potabile e di
altri importanti servizi pubblici, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, può riservare per un quadriennio
l'utilizzazione di tutta o di parte della portata di un determinato
corso di acqua.
La riserva può essere prorogata dal Ministro dei lavori pubblici
soltanto per un altro quadriennio, sentito il Consiglio superiore.
Nell'interesse della elettrificazione delle ferrovie dello Stato, la
riserva potrà essere, se necessario, prorogata per un terzo
quadriennio.
Della riserva è data notizia nel foglio degli annunzi legali delle
province interessate e nel Bollettino ufficiale del Ministero dei
lavori pubblici.
Quando, per ragioni di interesse pubblico, sia opportuno non
differire la utilizzazione immediata per produzione di energia, si
può, sentito il Consiglio superiore, far luogo alla concessione
sostituendo alla riserva di acqua quella di determinata quantità di
energia corrispondente alle caratteristiche della energia richiesta
ed a prezzo di costo effettivo (comprese le quote per interesse ed
ammortamento), o far luogo alla concessione con facoltà di riscatto,
il tutto a condizioni speciali da stabilirsi nel disciplinare. In
mancanza di accordo fra la amministrazione interessata ed il
concessionario sul prezzo di costo, questo è determinato con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore.
Qualora nei disciplinari di concessione o comunque nelle
intervenute convenzioni, anche se anteriori alla pubblicazione della
presente legge, sia assegnato un termine per l'utilizzazione della
energia nell'interesse della trazione elettrica ferroviaria,
l'amministrazione interessata potrà, decorso tale termine, avvalersi
della riserva per tutta la durata della concessione, nei limiti di un
quinto dell'energia prodotta e con facoltà di effettuare anche
prelievi parziali successivi.
Per l'esercizio di tale diritto, quando sia decorso un quadriennio
dal collaudo dell'impianto, dovrà darsi preavviso di quattro anni,
anche per i prelievi parziali.
Il saggio dell'interesse di cui al quarto comma del presente
articolo, non potrà superare il saggio ufficiale di sconto alla data
cui verrà esercitato il diritto di riserva.

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