Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 49


Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare
sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e
restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a
tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni,
compreso il pagamento del canone.
Quando le variazioni, pure aumentando la quantità d'acqua o di
forza motrice utilizzata, lascino sostanzialmente invariate le opere
di raccolta, regolazione, presa o restituzione dell'acqua, la loro
ubicazione e l'uso dell'acqua, il Ministro dei lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore, può, previa breve istruttoria
limitatamente alle varianti introdotte, accordare la concessione
senza le condizioni e formalità stabilite al comma precedente, salvo
il pagamento del canone per la maggiore utilizzazione. In questo caso
resta ferma la scadenza originaria dell'utenza.
Per le variazioni contemplate all'articolo 217 della presente legge
che non rientrino nell'applicazione dei precedenti comma del presente
articolo, valgono le norme ivi stabilite.
Ogni altra variazione nelle opere e nei meccanismi destinati alla
produzione o nell'uso della forza motrice deve essere previamente
notificata al Ministero dei lavori pubblici.
Per la mancata notificazione l'utente incorre nella sanzione
amministrativa da lire 100.000 a lire 1.000.000, salvo il diritto
dell'amministrazione di ordinare la riduzione in pristino stato a
spese del contravventore (La sanzione originaria dell'ammenda è stata sostituita, da ultimo, con la sanzione amministrativa dall'art. 32, l. 24 novembre 1981, n. 689. L'importo della sanzione è stato così elevato dall'art. 114, primo comma, della l. 689/1981 cit.1).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 49"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti