Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 41


Il Ministro dei lavori pubblici ha facoltà di ingiungere agli utenti
di acque pubbliche quegli adattamenti o modifiche di adattamenti di
bacini idrici ed impianti idroelettrici che siano riconosciuti necessari dall'autorità militare.
Tutte le spese per i predetti adattamenti da apportare nei bacini
idrici e negli impianti già esistenti o di nuova costruzione sono a
carico dei rispettivi concessionari.
Ove però la esecuzione delle opere occorrenti o le conseguenti
variate condizioni di esercizio degli impianti determinassero oneri
non compatibili con la economia degli impianti stessi, potrà il
Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore e di
concerto col Ministro delle finanze, accordare un contributo che in
nessun caso sarà superiore ai due terzi della spesa richiesta dagli
oneri suddetti.
Nel caso di divergenza tra l'amministrazione dei lavori pubblici e
quella militare, la determinazione è deferita alla Commissione
Suprema di difesa.

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