Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 40


Il disciplinare della concessione determina la quantità, il modo, le
condizioni della raccolta, regolazione, estrazione, derivazione,
condotta, uso, restituzione integrale o ridotta e scolo dell'acqua,
le garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'igiene
pubblica e stabilisce l'annuo canone da corrispondersi allo Stato.
Vi sono prefissi i termini entro i quali dovranno essere effettuate
le espropriazioni e quelli per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e
per l'utilizzazione dell'acqua.
Su esplicito parere del Consiglio superiore, possono includersi nel
disciplinare norme relative alle tariffe di vendita dell'acqua
derivata o della energia con essa prodotta.
Il Consiglio superiore dei lavori pubblici si pronuncia sulle
modalità atte a garantire l'osservanza delle richieste dell'autorità
militare nei riguardi della difesa territoriale.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 40"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti