Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 36


Per le concessioni di derivazioni d'acqua a uso promiscuo di
irrigazione e di bonificazione, il canone è ridotto alla metà di
quello stabilito per la irrigazione senza obbligo di restituzione
delle colature o residui di acqua, ed al quinto per quelle aventi per
unico scopo la bonificazione per colmata.
Alle concessioni di derivazione ad uso promiscuo di irrigazione e
di forza motrice si applica il canone più elevato. Se l'uso promiscuo
riguarda una parte dell'acqua derivata, il canone più elevato si
applica a questa parte soltanto e all'altra il canone normale.
Per le concessioni a scopo di irrigazione delle acque termali, il
cui uso è limitato dall'equinozio di autunno a quello di primavera,
il canone è ridotto alla metà.

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