Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 30


Le concessioni di piccole derivazioni, al loro termine, sono
rinnovate in conformità dell'art. 28 e, in mancanza di rinnovazione,
lo Stato ha il diritto o di ritenere senza compenso le opere
costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso
d'acqua o di obbligare il concessionario a rimuoverle e ad eseguire a
proprie spese i lavori necessari per il ripristino dell'alveo, delle
sponde e delle arginature nelle condizioni richieste dal pubblico
interesse.

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