Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 28


Nelle grandi derivazioni ad uso potabile, d'irrigazione o bonifica,
qualora al termine della concessione persistano i fini della
derivazione e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, al
concessionario è rinnovata la concessione, con quelle modificazioni
che, per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si
rendessero necessarie.
In sede di rinnovo di concessioni di grandi e piccole derivazioni
d'acqua ad uso irriguo, fatti salvi i criteri indicati dall'art.
12bis, comma 2, il competente ufficio istruttore verifica l'effettivo
fabbisogno idrico in funzione delle modifiche dell'estensione della
superficie da irrigare, dei tipi di colture praticate anche a
rotazione, dei relativi consumi medi e dei metodi di irrigazione
adottati (Comma aggiunto dall'art. 7, d.lg. 12 luglio 1993, n. 275).
In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia,
passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di
raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i
canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di
depurazione, le condotte principali dell'acqua potabile fino alla
camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di
irrigazione e i canali e le condotte di scarico.

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