Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 27


Con le norme stabilite dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, relativo
al riordinamento ed alla riforma della legislazione in materia di
boschi e di terreni montani e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215,
concernente la bonifica integrale, potrà essere affidata ai
concessionari della costruzione di serbatoi e laghi artificiali la
esecuzione delle opere di rimboschimento, di correzione dei tronchi
montani dei corsi d'acqua e altre previste nel Titolo II del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, e nell'art. 2, lettera a) del R.D. 13
febbraio 1933, n. 215.

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