Con l'entrata in vigore della presente legge rimangono abrogati:
1) il R.D.L. 9 ottobre 1919, n. 2161, che reca disposizioni sulle
derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e sui serbatoi e
laghi artificiali, stabilendo altresì le norme di giurisdizione e di
procedura del contenzioso sulle acque pubbliche;
2) il R.D. 27 novembre 1919, n. 2235, contenente le norme di
procedura per il funzionamento dei Tribunali delle acque pubbliche;
3) i RR.DD. 26 dicembre 1920, n. 1818: 24 novembre 1921, n. 1736
e 17 dicembre 1922, n. 1669, concernenti proroga ai termini indicati
agli artt. 2 e 7 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161;
4) il R.D. 7 aprile 1921, n. 556, che proroga il termine
stabilito per delega legislativa, dall'art. 85 del Reg. 14 agosto
1920, n. 1285, sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche;
5) gli artt. 3 e 6 del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456.
concernente l'aumento delle entrate demaniali:
6) il R.D. 7 febbraio 1926, n. 327, che reca disposizioni per le
derivazioni di acque pubbliche nel Mezzogiorno e nelle Isole;
7) il R.D. 14 agosto 1920, n. 1286, sul servizio idrografico;
8) la L. 2 febbraio 1888 n. 5192 sui consorzi delle acque a scopo
industriale;
9) la L. 7 giugno 1894, n. 232, sulla trasmissione a distanza
delle correnti elettriche destinate al trasporto ed alla
distribuzione dell'energia per uso industriale;
10) il D.Lgt. 22 febbraio 1917, n. 386 (prorogato con R.D. 20
agosto 1921, n. 1223), portante provvedimenti per la costruzione e il
collegamento di linee di trasmissione di energia elettrica;
11) il R.D. 17 dicembre 1922, n. 1723, che reca una aggiunta
all'art. 8 della L. 7 giugno 1894, n. 232;
12) il R.D. 16 dicembre 1926, n. 2373, concernente disposizioni
relative alla autorizzazione delle linee di trasmissione dell'energia
elettrica;
13) il R.D. 21 ottobre 1926, n. 2479, che reca disposizioni
concernenti l'importazione e l'esportazione di energia elettrica, e
la L. 21 giugno 1928, n. 1624, che convalida, con modificazioni, il
detto decreto;
14) gli artt. 1 e 12, 16 e 17, R.D. 2 ottobre 1919, n. 1995, che
reca provvedimenti in favore della produzione e della utilizzazione
dell'energia idroelettrica;
15) il R.D. 17 settembre 1925, n. 1852, che reca provvedimenti a
favore della produzione e della utilizzazione dell'energia
idroelettrica, tranne le disposizioni contenute nell'articolo 6;
16) il R.D. 15 aprile 1928, n. 854, recante disposizioni sulle
sovvenzioni governative per gli impianti idroelettrici;
17) il R.D. 21 marzo 1929, n. 591, recante sovvenzioni per
impianti idroelettrici connessi ad opere di irrigazione;
18) il R.D. 24 aprile 1921, n. 700, concernente agevolazioni per
la costruzione degli impianti idroelettrici e di serbatoi o laghi
artificiali;
19) le lettere f), g), h), i), dell'art. 97 e le lettere a), b),
c) dell'art. 98 del testo unico di leggi sulle opere idrauliche
approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, nonché le lettere k) del
citato art. 97 e d) del citato art. 98 nella parte compresa nell'art.
217 della presente legge;
20) ogni altra disposizione che sia in contrasto con quelle
stabilite nella presente legge.