Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 231


Le facilitazioni di cui ai precedenti articoli non si estendono
alle modificazioni non sostanziali di impianti esistenti, consentite
in base agli artt. 24 del D.Lgt. 20 novembre 1916, n. 1664 (abrogato dal r.d. 9 ottobre 1919, n. 2161.), e 26 del R.D. 9 ottobre 1919, n. 2161 (abrogato dall'art. 234 del presente decreto).

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