Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 23


Le concessioni di grandi derivazioni accordate in base al D.Lgt. 20
novembre 1916, n. 1664 ( Abrogato dal r.d.l. 9 ottobre 1919, n. 2161), per le quali sia stata stabilita la
durata massima prevista all'art. 11 di esso, restano di diritto
prorogate sino al termine della durata massima stabilita all'art. 21
della presente legge.
Per le piccole derivazioni concesse in base al predetto D.Lgt. 20
novembre 1916, n. 1664, resta immutato il termine fissato nel decreto
di concessione (La durata delle piccole derivazioni è stata prorogata, da
ultimo, dalla l. 24 maggio 1978, n. 228).

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