Regio Decreto del 1933 numero 1775 art. 225


Per le spese generali di controllo tanto delle derivazioni e
utilizzazioni di acque pubbliche quanto della trasmissione e
distribuzione dell'energia elettrica, gli utenti delle acque
pubbliche e gli esercenti degli impianti e delle linee elettriche
sono tenuti ad effettuare appositi versamenti nella misura stabilita
dal Ministro dei lavori pubblici, in base al fabbisogno dei servizi
di vigilanza e controllo ed in proporzione alla importanza economica
delle singole aziende.
Tali versamenti sono effettuati in Tesoreria con imputazione ad uno
speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.
Per far fronte alle spese di cui al primo comma del presente
articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

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